Art. 16.
(Servizio ispettivo tecnico nazionale).

      1. Il servizio ispettivo tecnico nazionale, quale organo del sistema nazionale di istruzione, è definito secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) il servizio ispettivo tecnico nazionale, nella sua struttura unitaria, concorre alla realizzazione delle finalità di educazione,

 

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formazione anche professionale e di istruzione, affidate alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2 e 3 della presente legge;

          b) gli ispettori tecnici hanno il compito di svolgere attività di assistenza tecnico-didattica per le istituzioni scolastiche, secondo piani regionali predisposti dalle conferenze regionali degli ispettori tecnici di cui alle lettere d) ed e);

          c) gli ispettori tecnici svolgono compiti di coordinamento, promozione e vigilanza, nel territorio, delle attività disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, e da direttive ministeriali. Essi svolgono, altresì, compiti di consulenza tecnica, di studio e di ricerca; attendono alle ispezioni disposte dall'ufficio scolastico regionale di appartenenza o dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; partecipano alla valutazione dei dirigenti scolastici;

          d) in ciascuna regione è istituita la conferenza degli ispettori tecnici che, all'atto del suo insediamento, elegge il presidente. L'incarico di presidente è biennale e non è immediatamente rinnovabile. È membro di diritto della conferenza il responsabile dell'ufficio scolastico regionale;

          e) la conferenza regionale di cui alla lettera d) elabora annualmente il piano regionale di intervento, in attuazione del piano nazionale di cui alla lettera i). Nel piano regionale sono definiti i piani annuali di attività dei singoli ispettori tecnici. All'interno della conferenza sono costituiti comitati tecnici di settore;

          f) enti e associazioni hanno titolo a presentare proposte alla conferenza regionale degli ispettori tecnici sulle materie di competenza del servizio ispettivo tecnico;

          g) il piano regionale di intervento è trasmesso alla regione, che può proporre l'attivazione di interventi sulle materie di competenza del servizio ispettivo tecnico;

 

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          h) è istituita la conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico nazionale, che è presieduta dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Essa elegge, nel proprio seno, un vice presidente, che resta in carica due anni. Il vice presidente non è immediatamente rieleggibile;

          i) la conferenza nazionale di cui alla lettera h) elabora, in attuazione di specifiche direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il piano nazionale di intervento per lo svolgimento del servizio ispettivo tecnico nelle regioni; svolge attività di studio, di ricerca, di proposta, di consulenza sulle materie di competenza; esprime pareri, anche di propria iniziativa, sulle materie di competenza; elabora annualmente una proposta sulle modalità di valutazione dei dirigenti scolastici; all'interno della conferenza nazionale sono costituiti comitati tecnici di settore; enti e associazioni possono presentare alla conferenza nazionale proposte sulle materie di competenza;

          l) la conferenza nazionale redige ogni biennio una relazione sull'andamento del sistema nazionale di istruzione e sui livelli degli standard di qualità e di quantità raggiunti nelle istituzioni scolastiche di ogni regione. La relazione è inviata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Parlamento, al Governo, alle regioni, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e al Parlamento europeo;

          m) l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici avviene mediante corso-concorso selettivo, al quale sono ammessi il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, in possesso di diploma di laurea, che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno dieci anni e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova. Il corso-concorso si articola in due procedure di ammissione, una per i docenti e una per i dirigenti scolastici, in un periodo di formazione e in un esame finale. La procedura relativa ai docenti consiste in due prove scritte, relative all'area delle

 

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competenze proprie della funzione ispettiva tecnica. Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che hanno superato le prove scritte con una votazione di otto punti su dieci. La procedura di ammissione per i dirigenti scolastici consiste in un colloquio, che si considera superato con una votazione di otto punti su dieci. Con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i titoli valutabili;

          n) il periodo di formazione di cui alla lettera m), di durata non inferiore a quello previsto per il reclutamento dei dirigenti scolastici, è diretto all'approfondimento critico delle specifiche competenze richieste per l'esercizio della funzione ispettiva tecnica, sia in ordine agli aspetti organizzativi e gestionali dell'attività didattica organizzata, sia in ordine agli aspetti normativi inerenti l'esercizio della medesima funzione, sia in ordine alle strategie di intervento in tema di gestione del sistema nazionale di istruzione. Il periodo di formazione si conclude con una prova finale consistente nella stesura di un atto specifico, proprio della funzione ispettiva tecnica e in un colloquio;

          o) l'assegnazione dei vincitori del corso-concorso è effettuata secondo l'ordine di graduatoria, a richiesta formale degli interessati, o d'ufficio in assenza di tale richiesta, per i posti effettivamente disponibili;

          p) i trasferimenti degli ispettori tecnici si effettuano in base ad una tabella di titoli valutabili, per i posti effettivamente disponibili; non si fa luogo ad assegnazione provvisoria di sede;

          q) ferma restando la responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale, gli ispettori tecnici sono in particolare responsabili del conseguimento dei risultati connessi al pieno e corretto esercizio professionale della funzione. La valutazione è effettuata annualmente a livello centrale per gli ispettori tecnici in servizio presso l'amministrazione centrale e a livello regionale per gli ispettori tecnici in servizio presso gli uffici scolastici regionali.

 

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I nuclei di valutazione sono composti da un dirigente generale, da un ispettore tecnico e da un esperto anche non appartenente ai ruoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          r) al personale ispettivo tecnico si applicano le sanzioni disciplinari previste per i dirigenti scolastici. Il consiglio di disciplina, istituito a livello centrale, è composto da un professore universitario di ruolo di materie giuridiche, da un dirigente generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da un ispettore tecnico. Con la medesima procedura sono nominati tre membri supplenti;

          s) sono fatte salve le disposizioni in materia di trattamento economico vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge per gli ispettori tecnici in servizio.

      2. La dotazione organica del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come da ultimo rideterminata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2005, è ridotta di 149 unità; i corrispondenti posti sono assegnati, ad esaurimento, alla funzione ispettiva amministrativa da svolgere nelle istituzioni scolastiche. L'assegnazione dei 149 posti agli uffici scolastici regionali è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.